Art. 42. (Dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei filoveicoli) Gli autoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti: a) di un dispositivo di frenatura di servizio che, agendo su tutte le ruote, permetta di regolarne la marcia e di arrestarli in modo rapido ed efficace, quali che siano le condizioni del carico e la pendenza della strada; b) di un dispositivo di frenatura di soccorso che consenta l'arresto in uno spazio ragionevole nel caso di insufficienza del dispositivo di frenatura di servizio; c) di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche in assenza del conducente e su strada in pendenza. Negli autotreni il cui rimorchio sia destinato al trasporto di persone, negli autotreni e negli autoarticolati il cui rimorchio o semirimorchio sia di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e negli autosnodati il dispositivo di frenatura di servizio deve essere continuo e automatico. Chiunque circola con un autoveicolo o un filoveicolo nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.