(Allegato - art. 42)
                              Art. 42. 
  (Dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei filoveicoli) 
 
  Gli autoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti: 
    a) di un dispositivo di frenatura  di  servizio  che,  agendo  su
tutte le ruote, permetta di regolarne la marcia e  di  arrestarli  in
modo rapido ed efficace, quali che siano le condizioni del  carico  e
la pendenza della strada; 
    b) di un  dispositivo  di  frenatura  di  soccorso  che  consenta
l'arresto in uno spazio ragionevole nel  caso  di  insufficienza  del
dispositivo di frenatura di servizio; 
    c) di  un  dispositivo  di  frenatura  di  stazionamento  che  li
mantenga bloccati anche in assenza del  conducente  e  su  strada  in
pendenza. 
  Negli autotreni il cui rimorchio  sia  destinato  al  trasporto  di
persone, negli autotreni e negli autoarticolati il  cui  rimorchio  o
semirimorchio sia di peso complessivo a pieno carico superiore  a  35
quintali e negli autosnodati il dispositivo di frenatura di  servizio
deve essere continuo e automatico. 
  Chiunque circola con un autoveicolo  o  un  filoveicolo  nel  quale
alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non  sia  conforme  alle
disposizioni stabilite dal presente articolo  e  dal  regolamento  e'
punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.