(Allegato - art. 43)
                              Art. 43. 
               (Dispositivi di frenatura dei rimorchi) 
 
  I rimorchi di peso complessivo  a  pieno  carico  superiore  a  750
chilogrammi e quelli che, pur non eccedendo detto peso,  superino  la
meta' del peso a vuoto del veicolo trattore, debbono essere muniti di
un dispositivo di frenatura di servizio che agisca su tutte le ruote. 
  I rimorchi trainati da autovetture o da autoveicoli  per  trasporto
promiscuo debbono essere muniti di un  dispositivo  di  frenatura  di
servizio. 
  I rimorchi debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura  di
stazionamento che li mantenga bloccati anche su strada in pendenza. 
  Nei rimorchi destinati al trasporto di persone  e  nei  rimorchi  e
semirimorchi di peso  complessivo  a  pieno  carico  superiore  a  35
quintali il dispositivo di frenatura di servizio deve essere continuo
e automatico  tale  da  assicurarne  l'arresto  in  caso  di  rottura
dell'attacco. 
  Chiunque circola con un rimorchio nel quale alcuno dei  dispositivi
di frenatura manchi o non sia conforme  alle  disposizioni  stabilite
dal presente articolo e dal regolamento e' punito  con  l'ammenda  da
lire cinquemila a lire ventimila.