(Allegato - art. 44)
                              Art. 44. 
      (Dispositivi di frenatura dei veicoli e dei ciclomotori) 
 
  I motoveicoli e i ciclomotori con due ruote debbono  essere  muniti
di due dispositivi di frenatura indipendenti che agiscano  uno  sulla
ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore. 
  Nei motoveicoli con tre ruote,  ottenuti  aggiungendo  un  elemento
laterale ad un motociclo, sono sufficienti i dispositivi di frenatura
di quest'ultimo. 
  Tutti gli altri motoveicoli e i ciclomotori con tre  ruote  debbono
essere muniti di due dispositivi di frenatura  indipendenti  tali  da
consentire nel complesso la frenatura di tutte le ruote. 
  I dispositivi di  frenatura  debbono  permettere  di  arrestare  il
veicolo in modo rapido ed efficace. 
  I veicoli indicati nel comma terzo  debbono  essere  muniti  di  un
dispositivo di frenatura di stazionamento che  li  mantenga  bloccati
anche in assenza del conducente e su strada in pendenza. 
  Chiunque circola con un motoveicolo  o  un  ciclomotore  nel  quale
alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non  sia  conforme  alle
disposizioni stabilite dal presente articolo  e  dal  regolamento  e'
punito con l'ammenda da lire cinquemila e lire ventimila.