(Allegato - art. 45)
                              Art. 45. 
       (Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione) 
 
  Gli autoveicoli, i  motoveicoli,  i  ciclomotori  e  i  filoveicoli
debbono essere muniti anteriormente di luci di  posizione  bianche  o
gialle; posteriormente di luci di posizione rosse; i rimorchi debbono
essere muniti anteriormente di dispositivi a luce riflessa  bianca  e
posteriormente di luci di posizione rosse. 
  Detti veicoli debbono  altresi'  essere  muniti  posteriormente  di
dispositivi a luce riflessa rossa. 
  Gli autoveicoli, i  motoveicoli  e  i  filoveicoli  debbono  essere
muniti di proiettori emittenti fasci di luce bianca o  gialla  oppure
bianca e gialla idonei ad assicurare l'illuminazione a grande portata
della  strada,  con  eliminazione  dell'abbagliamento  in   fase   di
incrocio. E' consentita l'applicazione di  proiettori  fendinebbia  a
luce anabbagliante e di proiettori per la retromarcia a  luce  bianca
anabbagliante. 
  I ciclomotori debbono essere muniti soltanto di proiettori  a  luce
anabbagliante. 
  Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi  debbono
essere muniti di luci di arresto rosse,  visibili  da  tergo  che  si
accendono quando il conducente azioni il comando del  dispositivo  di
frenatura di servizio. 
  Gli autoveicoli adibiti a servizi di  polizia  o  antincendi  e  le
autoambulanze possono essere muniti di un  dispositivo  supplementare
di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. 
  Gli autoveicoli, i filoveicoli, i rimorchi, i veicoli su rotaie che
circolano  in  sede  promiscua  e  i  motoveicoli,   esclusi   quelli
asimmetrici e i motocicli, debbono essere  muniti  di  indicatori  di
direzione; tali indicatori debbono emettere luce lampeggiante  bianca
in avanti e arancione lateralmente e all'indietro. 
  Gli autoveicoli che hanno  dimensioni  eccezionali  debbono  essere
muniti anteriormente di luci di ingombro bianche e posteriormente  di
luci di ingombro rosse; i rimorchi che hanno  dimensioni  eccezionali
debbono essere muniti posteriormente di luci di ingombro rosse. 
  I rimorchi debbono essere muniti di  dispositivi  laterali  a  luce
riflessa arancione. 
  La targa posteriore di riconoscimento deve  essere  illuminata  con
luce bianca. 
  Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno  dei  prescritti
dispositivi di segnalazione visiva o di  illuminazione  o  nel  quale
alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo e' munito  non  sia
conforme alle disposizioni stabilite  dal  presente  articolo  e  dal
regolamento e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  cinquemila  a  lire
ventimila.