(Allegato - art. 46)
                              Art. 46. 
               (Dispositivi di segnalazione acustica) 
 
  Gli autoveicoli, i  filoveicoli,  i  motoveicoli  e  i  ciclomotori
debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica. 
  Gli autoveicoli  adibiti  ad  autoservizi  pubblici  di  linea  che
percorrono le strade indicate nel primo comma dell'art.  108  debbono
essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica speciale. 
  Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti  a  servizi  di  polizia  o
antincendi, nonche' le autoambulanze  possono  essere  muniti  di  un
dispositivo supplementare di allarme. 
  Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno  dei  prescritti
dispositivi  di  segnalazione  acustica  o  nel  quale   alcuno   dei
dispositivi di cui il veicolo medesimo e'  munito  non  sia  conforme
alle disposizioni stabilite dal presente articolo e  dal  regolamento
e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.