Art. 46. (Dispositivi di segnalazione acustica) Gli autoveicoli, i filoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica. Gli autoveicoli adibiti ad autoservizi pubblici di linea che percorrono le strade indicate nel primo comma dell'art. 108 debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica speciale. Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonche' le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di allarme. Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione acustica o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo e' munito non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.