(Allegato - art. 47)
                              Art. 47. 
    (Dispositivi silenziatori, per la retromarcia e per il fermo) 
 
  Gli autoveicoli, i  motoveicoli  e  i  ciclomotori  debbono  essere
muniti di un dispositivo  idoneo  a  ridurre  il  rumore  emesso  dal
motore. 
  Gli autoveicoli e i motoveicoli di peso a  vuoto  superiore  a  350
chilogrammi, nonche'  i  filoveicoli  debbono  essere  muniti  di  un
dispositivo per la retromarcia. 
  Gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi  di  peso  complessivo  a
pieno carico superiore a 35 quintali debbono avere in dotazione cunei
che impediscano il movimento del veicolo quando venga  meno  l'azione
dei dispositivi di frenatura. 
  Chiunque  circola  con  un  veicolo  nel   quale   il   dispositivo
silenziatore manchi o non sia conforme  alle  disposizioni  stabilite
dal presente articolo e dal regolamento e' punito  con  l'ammenda  da
lire quattromila a lire diecimila. 
  Chiunque circola con uno dei veicoli indicati nei commi  secondo  e
terzo, mancante del dispositivo per la retromarcia o  non  dotato  di
cunei e' punito con la ammenda da lire quattromila a lire diecimila.