(Allegato - art. 48)
                              Art. 48. 
                            (Visibilita) 
 
  Gli autoveicoli, i filoveicoli, nonche'  i  motoveicoli  esclusi  i
motocicli  debbono  essere  costruiti  in  modo  che  il   campo   di
visibilita' del conducente sia tale  che  questi  possa  guidare  con
sicurezza.  Inoltre  debbono  essere   muniti   di   un   dispositivo
retrovisivo che consenta la visibilita' della strada a tergo. 
  Tutti i vetri montati sugli autoveicoli, filoveicoli e  motoveicoli
debbono essere costituiti  di  sostanze  inalterabili,  perfettamente
trasparenti, tali da non deformare gli oggetti visti in trasparenza e
non suscettibili di produrre schegge taglienti in caso di rottura.  I
vetri impiegati per i parabrezza debbono inoltre essere in  grado  di
assicurare la visibilita', sia pure limitata, in caso di incrinatura. 
  Gli autoveicoli, i filoveicoli e i motoveicoli  con  cabina  chiusa
debbono essere muniti di un dispositivo tergicristallo  che  assicuri
la trasparenza del parabrezza in caso di pioggia o neve. 
  Chiunque circola con un veicolo non avente il campo di  visibilita'
indicato  nel  primo  comma  ovvero   non   munito   di   dispositivo
tergicristallo e' punito con la ammenda da lire  quattromila  a  lire
diecimila. 
  La stessa pena si applica al conducente che circola con un  veicolo
nel quale i vetri o il dispositivo retrovisivo manchino o  non  siano
conformi alle disposizioni stabilite  dal  presente  articolo  e  dal
regolamento.