(Allegato - art. 49)
                              Art. 49. 
           (Dispositivi per la percezione di segnalazioni) 
 
  I filoveicoli e  gli  autoveicoli  che  da  soli  o  con  rimorchio
superino la lunghezza  di  10  metri  debbono  essere  muniti  di  un
dispositivo atto ad agevolare la percezione delle segnalazioni  fatte
dai conducenti dei veicoli che intendono sorpassarli. 
  Sono esenti dall'obbligo di  detto  dispositivo  gli  autobus  e  i
filobus che effettuano servizio di linea solo nei centri abitati. 
  Chiunque circola con un veicolo nel quale  il  dispositivo  per  la
percezione  di  segnalazioni  manchi  o   non   sia   conforme   alle
disposizioni stabilite dal presente articolo  e  dal  regolamento  e'
punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.