(Allegato - art. 51)
                              Art. 51. 
                          (Posto di guida) 
 
  Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo  a
pieno carico non inferiore a 40 quintali debbono avere  il  posto  di
guida a destra. 
  Chiunque circola con uno degli autoveicoli indicati nel  precedente
comma non avente il posto di guida a destra e' punito  con  l'ammenda
da lire cinquemila a lire ventimila.