Art. 51. (Posto di guida) Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 40 quintali debbono avere il posto di guida a destra. Chiunque circola con uno degli autoveicoli indicati nel precedente comma non avente il posto di guida a destra e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.