(Allegato - art. 52)
                              Art. 52. 
                      (Dati di identificazione) 
 
  Gli  autoveicoli,  i  motoveicoli  e  i  rimorchi  debbono  portare
impressi,  in  punti  facilmente  visibili,  la  marca   della   casa
costruttrice, il tipo del veicolo ed il numero di identificazione del
telaio. 
  I veicoli di tipo omologato in  conformita'  dell'art.  54  debbono
portare anche il numero d'ordine della serie del tipo omologato. 
  Nei casi in  cui  il  numero  di  identificazione  del  telaio  sia
contraffatto,  alterato,  manchi  o  sia  illeggibile,  deve   essere
impresso a  cura  dell'Ispettorato  della  motorizzazione  civile  un
numero distintivo,  preceduto  e  seguito  dal  marchio  con  punzone
dell'ispettorato stesso. 
  Chiunque contraffa', altera, cancella o rende comunque  illeggibile
il  numero  di  identificazione  del  telaio   di   un   autoveicolo,
motoveicolo o rimorchio e' punito con l'arresto da  tre  a  sei  mesi
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.