(Testo Unico circolazione stradale-art. 49)
                              Art. 49.
           (Dispositivi per la percezione di segnalazioni)

  I  filoveicoli  e  gli  autoveicoli  che  da  soli  o con rimorchio
superino  la  lunghezza  di  10  metri  debbono  essere  muniti di un
dispositivo  atto ad agevolare la percezione delle segnalazioni fatte
dai conducenti dei veicoli che intendono sorpassarli.
  Sono  esenti  dall'obbligo  di  detto  dispositivo  gli autobus e i
filobus che effettuano servizio di linea solo nei centri abitati.
  Chiunque  circola  con  un  veicolo nel quale il dispositivo per la
percezione   di   segnalazioni   manchi   o  non  sia  conforme  alle
disposizioni  stabilite  dal  presente  articolo e dal regolamento e'
punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.