(Testo Unico circolazione stradale-art. 52)
                              Art. 52.
                      (Dati di identificazione)

  Gli  autoveicoli,  i  motoveicoli  e  i  rimorchi  debbono  portare
impressi,   in   punti  facilmente  visibili,  la  marca  della  casa
costruttrice, il tipo del veicolo ed il numero di identificazione del
telaio.
  I veicoli di tipo omologato in conformita' dell'articolo 53 debbono
portare anche il numero d'ordine della serie del tipo omologato.
  Nei  casi  in  cui  il  numero  di  identificazione  del telaio sia
contraffatto,   alterato,  manchi  o  sia  illeggibile,  deve  essere
impresso  a  cura  dell'ispettorato  della  motorizzazione  civile un
numero  distintivo  preceduto  e  seguito  dal  marchio  con  punzone
dell'Ispettorato stesso.
  Chiunque  contraffa', altera, cancella o rende comunque illeggibile
il   numero   di   identificazione  del  telaio  di  un  autoveicolo,
motoveicolo  o  rimorchio  e' punito con l'arresto da tre a sei mesi,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.