Art. 32. Qualora in un ufficio manchi per qualsiasi motivo un ufficiale giudiziario puo' esservi applicato altro ufficiale giudiziario o, se cio' non sia possibile per esigenze di servizio, un aiutante ufficiale giudiziario del distretto. Il presidente della Corte di appello provvede con decreto, che deve essere immediatamente comunicato al Ministero. In tal caso all'ufficiale giudiziario o all'aiutante spetta l'indennita' di missione prevista per gli impiegati civili dello Stato, in relazione al trattamento economico di cui godono ai sensi, rispettivamente, degli articoli 148 e 169.