(Allegato- art. 32)
                              Art. 32. 
 
  Qualora in un ufficio manchi  per  qualsiasi  motivo  un  ufficiale
giudiziario puo' esservi applicato altro ufficiale giudiziario o,  se
cio'  non  sia  possibile  per  esigenze  di  servizio,  un  aiutante
ufficiale giudiziario del distretto. 
  Il presidente della Corte di appello provvede con decreto, che deve
essere immediatamente comunicato al Ministero. 
  In  tal  caso  all'ufficiale  giudiziario  o  all'aiutante   spetta
l'indennita' di missione prevista  per  gli  impiegati  civili  dello
Stato, in relazione al trattamento economico di cui godono ai  sensi,
rispettivamente, degli articoli 148 e 169.