Art. 37. Nella circoscrizione della sede distaccata di pretura la notificazione degli atti in materia civile, penale e amministrativa, puo' essere compiuta promiscuamente dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal messo di conciliazione della sede distaccata. L'assistenza all'udienza puo' essere demandata dai pretore ali messo di conciliazione.