(Allegato- art. 37)
                              Art. 37. 
 
  Nella  circoscrizione  della  sede   distaccata   di   pretura   la
notificazione degli atti in materia civile, penale e  amministrativa,
puo' essere  compiuta  promiscuamente  dall'ufficiale  giudiziario  o
dall'aiutante ufficiale giudiziario  e  dal  messo  di  conciliazione
della sede distaccata. 
  L'assistenza all'udienza puo'  essere  demandata  dai  pretore  ali
messo di conciliazione.