(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 28)
                              Art. 28. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                              art. 15) 
 
 
  Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti  un
numero di candidati non inferiore ad un quinto  e  non  superiore  ai
quattro quinti dei consiglieri da  eleggere.  Quando  il  numero  dei
consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra  decimale
superiore a 50 e' arrotondato all'unita' superiore. 
  Le candidature devono essere presentate,  per  ciascun  Comune,  da
almeno 50 elettori nei Comuni con piu'  di  5.000  abitanti,  30  nei
Comuni con piu' di 2.000 abitanti e 10  nei  minori.  Il  numero  dei
presentatori non puo' eccedere di oltre la meta' le cifre anzidette. 
  La popolazione del Comune  e'  determinata  in  base  ai  risultati
dell'ultimo censimento ufficiale. 
  I presentatori debbono essere elettori  iscritti  nelle  liste  del
Comune e la loro firma e' autenticata da un notaio, o dal  segretario
comunale, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore.  I  presentatori
che non sappiano o non siano in grado  di  sottoscrivere  per  fisico
impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla
presenza di due testimoni, innanzi  ad  un  notaio  o  ai  segretario
comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato  dal  Sindaco.  Della
dichiarazione e' redatto apposito verbale, da allegare alla lista. 
  Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di  una  dichiarazione
di presentazione di lista. 
  Di tutti i candidati dev'essere indicato  cognome,  nome,  luogo  e
data di nascita. 
  Con  la  lista  devesi  anche  presentare   la   dichiarazione   di
accettazione di ogni candidato, autenticata  dal  Sindaco,  o  da  un
notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. 
  Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il  certificato  di
iscrizione  nelle  liste  elettorali  di   qualsiasi   Comune   della
Repubblica. 
  E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche
figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare. 
  Nessuno puo' accettare la candidatura in piu' di  una  lista  nello
stesso Comune, ne' puo' presentarsi come candidato  in  piu'  di  due
Comuni, qualora le elezioni avvengano nello  stesso  giorno.  Chi  e'
stato gia' eletto in un Comune, non puo' presentarsi  come  candidato
in altri Comuni. 
  La  presentazione  della  candidatura  deve   essere   fatta   alla
segreteria  del  Comune  entro  le  ore  12  del  trentesimo   giorno
precedente l'elezione. 
  Il segretario comunale, o chi lo sostituisce  legalmente,  rilascia
ricevuta dettagliata degli atti presentati,  indicando  il  giorno  e
l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro  lo  stesso
giorno, alla Commissione elettorale mandamentale.