Art. 29. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 16) Nel caso di elezioni con rappresentanza separata per frazioni, le norme di cui all'articolo precedente si intendono riferite alle singole frazioni anziche' al Comune e, nel caso in cui alla frazione e' stato assegnato un numero di consiglieri inferiore a cinque, il numero massimo dei candidati che possono essere compresi in ogni lista e' uguale a quello dei consiglieri da eleggere. I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni della frazione. Nessuno puo' accettare la candidatura in piu' di una lista, ed in piu' di una frazione.