(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 29)
                              Art. 29. 
               (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 16) 

 
  Nel caso di elezioni con rappresentanza separata per  frazioni,  le
norme di cui  all'articolo  precedente  si  intendono  riferite  alle
singole frazioni anziche' al Comune e, nel caso in cui alla  frazione
e' stato assegnato un numero di consiglieri inferiore  a  cinque,  il
numero massimo dei candidati che  possono  essere  compresi  in  ogni
lista e' uguale a quello dei consiglieri da eleggere. 
  I  presentatori  debbono  essere  elettori  iscritti  nelle   liste
elettorali delle sezioni della frazione. 
  Nessuno puo' accettare la candidatura in piu' di una lista,  ed  in
piu' di una frazione.