Art. 30. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17) La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature: a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono; b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, Ovvero con quelli di altre liste presentati in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa, altresi', i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; c) elimina, i nomi dei candidati per i quali manca, la dichiarazione di accettazione di cui al settimo comma dell'art. 28, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali; d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza; e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.