(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 30)
                              Art. 30. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                              art. 17) 
 
 
  La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno  successivo
a quello della presentazione delle candidature: 
    a) verifica che le  candidature  siano  sottoscritte  dal  numero
prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono; 
    b) ricusa i contrassegni di lista che siano  identici  o  che  si
possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati  da
altri partiti o raggruppamenti politici, Ovvero con quelli  di  altre
liste presentati in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48
ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. 
  Ricusa, altresi', i contrassegni riproducenti immagini  o  soggetti
di natura religiosa; 
    c)  elimina,  i  nomi  dei  candidati  per  i  quali  manca,   la
dichiarazione di accettazione di cui al settimo comma dell'art. 28, o
il certificato di iscrizione nelle liste elettorali; 
    d) cancella i nomi dei candidati gia'  compresi  in  altre  liste
presentate in precedenza; 
    e)  ricusa  le  liste  che  contengono  un  numero  di  candidati
inferiore al minimo prescritto e  riduce  quelle  che  contengono  un
numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando  gli
ultimi nomi.