Art. 31. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29) Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste.