(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 31)
                              Art. 31. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29) 

 
  Le  decisioni  di  cui  all'articolo   precedente   devono   essere
immediatamente  comunicate  al  Sindaco,  per  la  preparazione   del
manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e  per
l'affissione all'albo  pretorio  ed  in  altri  luoghi  pubblici,  da
effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione. 
  Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la
stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo
l'ordine di presentazione delle relative liste.