(Regolamento-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
  L'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dovra' cedere sin d'ora
ai Comuni  l'uso  di  quegli  edifizi  monastici  disponibili  e  non
indispensabili al servizio governativo, di  cui  facessero  richiesta
per aprirvi scuole e per altri usi di pubblica utilita', mediante  la
corrisponsione di  un  annuo  canone  da  determinarsi,  in  caso  di
disaccordo fra gli interessati, dal Ministro delle Finanze. 
 
  Per questi edifizi verra' sospeso il  passaggio  al  Demanio  dello
Stato.