Art. 27. L'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dovra' cedere sin d'ora ai Comuni l'uso di quegli edifizi monastici disponibili e non indispensabili al servizio governativo, di cui facessero richiesta per aprirvi scuole e per altri usi di pubblica utilita', mediante la corrisponsione di un annuo canone da determinarsi, in caso di disaccordo fra gli interessati, dal Ministro delle Finanze. Per questi edifizi verra' sospeso il passaggio al Demanio dello Stato.