Art. 28. Quando sia completamente accertato l'attivo e passivo totale della Cassa Ecclesiastica, ed ove sia dimostrato che essa puo' soddisfare a tutti gli oneri che le incombono, i Ministri dello Interno, di Grazia e Giustizia e dei Culti, e delle Finanze determineranno quali di questi edifizi siano da assegnarsi ai Comuni, e cessera' il canone annuo che essi pagavano. Gli altri edifizi che non si poterono assegnare ai Comuni in gratuita proprieta' passeranno al Demanio dello Stato.