(Regolamento-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
  Quando sia completamente accertato l'attivo e passivo totale  della
Cassa Ecclesiastica, ed ove sia dimostrato che essa puo' soddisfare a
tutti gli oneri che le incombono, i Ministri dello Interno, di Grazia
e Giustizia e dei Culti, e  delle  Finanze  determineranno  quali  di
questi edifizi siano da assegnarsi ai Comuni, e  cessera'  il  canone
annuo che essi pagavano. 
 
  Gli altri edifizi che  non  si  poterono  assegnare  ai  Comuni  in
gratuita proprieta' passeranno al Demanio dello Stato.