Art. 29. Il semestre durante il quale a termini dell'art. 6 della legge 21 agosto 1862, n.° 794, e' fatta facolta' ai Comuni di chiedere l'uso di edifizi urbani a trattative private, decorrera' dalla pubblicazione del presente regolamento per quelli di cui la Cassa Ecclesiastica gia' fosse in possesso, dall'epoca della immissione in possesso per quelli che in avvenire le spettassero, e dalla deliberazione dei Ministri per quelli contemplati nei due precedenti articoli. Le trattative saranno condotte presso il Ministero delle Finanze dopo che i mentovati edifizi saranno passati al Demanio.