(Regolamento-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  Il semestre durante il quale a termini dell'art. 6 della  legge  21
agosto 1862, n.° 794, e' fatta facolta' ai Comuni di  chiedere  l'uso
di  edifizi   urbani   a   trattative   private,   decorrera'   dalla
pubblicazione del presente regolamento per quelli  di  cui  la  Cassa
Ecclesiastica gia' fosse in possesso, dall'epoca della immissione  in
possesso  per  quelli  che  in  avvenire  le  spettassero,  e   dalla
deliberazione dei Ministri per quelli contemplati nei due  precedenti
articoli. Le trattative saranno condotte presso  il  Ministero  delle
Finanze dopo che i mentovati edifizi saranno passati al Demanio.