Art. 42.
Procedimento amministrativo
Quando sorgano contestazioni fra il direttore dei lavori e
l'appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via
amministrativa, a norma del regolamento approvato con regio decreto
25 maggio 1895, n. 350.
Le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere presentati ed
inscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini
tassativamente stabiliti dal regolamento sopracitato.