Art. 42. Procedimento amministrativo Quando sorgano contestazioni fra il direttore dei lavori e l'appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, a norma del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere presentati ed inscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal regolamento sopracitato.