(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 42)
                              Art. 42. 
                     Procedimento amministrativo 

 
  Quando  sorgano  contestazioni  fra  il  direttore  dei  lavori   e
l'appaltatore,  si  procede  alla  risoluzione   di   esse   in   via
amministrativa, a norma del regolamento approvato con  regio  decreto
25 maggio 1895, n. 350. 
  Le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere  presentati  ed
inscritti  nei  documenti  contabili   nei   modi   e   nei   termini
tassativamente stabiliti dal regolamento sopracitato.