(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 43)
                              Art. 43. 
                              Arbitrato 

 
  Salvo il disposto del successivo art. 47, tutte le controversia tra
l'Amministrazione e l'appaltatore, cosi' durante l'esecuzione come al
termine  del  contratto,  quale  che  sia  la  loro  natura  tecnica,
amministrativa o giuridica, che non si sono potute  definire  in  via
amministrativa a norma del precedente art. 42, sono deferite,  giusta
gli articoli 806 e seguenti del Codice  di  procedura  civile  e  349
della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato  F),
al giudizio di cinque arbitri.