Art. 43. Arbitrato Salvo il disposto del successivo art. 47, tutte le controversia tra l'Amministrazione e l'appaltatore, cosi' durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa a norma del precedente art. 42, sono deferite, giusta gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), al giudizio di cinque arbitri.