(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 44)
                              Art. 44. 
                    Tempo del giudizio arbitrale 

 
  Per tutte le controversie  la  domanda  di  arbitrato  deve  essere
proposta dopo l'approvazione del collaudo. 
  La domanda puo' essere  proposta  e  il  giudizio  ha  luogo  anche
durante la  esecuzione  dei  lavori  e  prima  dell'approvazione  del
collaudo: 
    a)  per  le  controversie  rispetto  alle  quali  le  parti  sono
d'accordo a non differire la risoluzione; 
    b) per quelle la cui natura o rilevanza economica, ad  avviso  di
una delle parti, non consenta che la loro risoluzione sia  differita.
La rilevanza economica deve essere valutata in relazione  all'importo
totale dell'appalto ed essere tale da  portare  notevole  pregiudizio
alla continuazione dei lavori; 
    c) per quelle di cui agli articoli 13 e 35, ultimo comma. 
  Spetta agli arbitri decidere se le controversie, per le  quali  sia
domandato  il  loro  giudizio  in  base  alla   lettera   f),   siano
effettivamente tali da dover essere risolte immediatamente o  debbano
invece essere rimandate a dopo l'approvazione del collaudo.