Art. 44. Tempo del giudizio arbitrale Per tutte le controversie la domanda di arbitrato deve essere proposta dopo l'approvazione del collaudo. La domanda puo' essere proposta e il giudizio ha luogo anche durante la esecuzione dei lavori e prima dell'approvazione del collaudo: a) per le controversie rispetto alle quali le parti sono d'accordo a non differire la risoluzione; b) per quelle la cui natura o rilevanza economica, ad avviso di una delle parti, non consenta che la loro risoluzione sia differita. La rilevanza economica deve essere valutata in relazione all'importo totale dell'appalto ed essere tale da portare notevole pregiudizio alla continuazione dei lavori; c) per quelle di cui agli articoli 13 e 35, ultimo comma. Spetta agli arbitri decidere se le controversie, per le quali sia domandato il loro giudizio in base alla lettera f), siano effettivamente tali da dover essere risolte immediatamente o debbano invece essere rimandate a dopo l'approvazione del collaudo.