(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 45)
                              Art. 45. 
                         Collegio arbitrale 

 
  Il Collegio arbitrale e' cosi' composto: 
    a) da un magistrato del Consiglio  di  Stato,  che  lo  presiede,
nominato dal presidente del Consiglio stesso; 
    b) da un magistrato giudicante della Corte di  appello  di  Roma,
nominato dal Primo Presidente della Corte stessa; 
    c) da mi componente tecnico del Consiglio superiore dei LL.  PP.,
nominato dal Presidente del Consiglio stesso; 
    d) da un funzionario della carriera direttiva,  amministrativa  o
tecnica del Ministero dei lavori pubblici  o  da  un  avvocato  dello
Stato, nominato dal Ministro per  i  lavori  pubblici  o  da  un  suo
delegato; 
    e) da  un  libero  professionista,  Iscritto  nel  relativo  albo
professionale, nominato dall'appaltatore. 
  Gli arbitri nominati al sensi del precedente comma, lettera a), e),
c) e d) continuano nelle loro funzioni anche se cessino  dall'ufficio
che occupano al momento della nomina o ne assumano uno diverso. 
  Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso  del
giudizio  arbitrale,  qualcuno  degli  arbitri,  si   procede,   alla
sostituzione con le norme del precedente comma primo. 
  In aggiunta ai casi di  incompatibilita'  previsti  dal  codice  di
procedura civile, non possono  essere  nominati  arbitri  coloro  che
abbiano compilato il progetto  o  dato  parere  su  di  esso,  ovvero
diretto, sorvegliato o collaudato i  lavori  cui  si  riferiscono  le
controversie, ne' coloro che in qualsiasi modo  abbiano  espresso  un
giudizio o parere sulle controversie stesse. 
  Il segretario del Collegio arbitrale e' scelto dal Collegio  stesso
tra  i  funzionari  della  carriera  direttiva   amministrativa   del
Ministero dei lavori pubblici.