Art. 45. Collegio arbitrale Il Collegio arbitrale e' cosi' composto: a) da un magistrato del Consiglio di Stato, che lo presiede, nominato dal presidente del Consiglio stesso; b) da un magistrato giudicante della Corte di appello di Roma, nominato dal Primo Presidente della Corte stessa; c) da mi componente tecnico del Consiglio superiore dei LL. PP., nominato dal Presidente del Consiglio stesso; d) da un funzionario della carriera direttiva, amministrativa o tecnica del Ministero dei lavori pubblici o da un avvocato dello Stato, nominato dal Ministro per i lavori pubblici o da un suo delegato; e) da un libero professionista, Iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall'appaltatore. Gli arbitri nominati al sensi del precedente comma, lettera a), e), c) e d) continuano nelle loro funzioni anche se cessino dall'ufficio che occupano al momento della nomina o ne assumano uno diverso. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, qualcuno degli arbitri, si procede, alla sostituzione con le norme del precedente comma primo. In aggiunta ai casi di incompatibilita' previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, ne' coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse. Il segretario del Collegio arbitrale e' scelto dal Collegio stesso tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.