Art. 46.
Domanda per l'arbitrato
L'istanza per l'arbitrato deve essere notificata a mezzo di
ufficiale giudiziario, nel termine di sessanta giorni da quello in
cui fu notificato il provvedimento dell'Amministrazione che ha
risolto la controversia in sede amministrativa ai sensi del
precedente art. 42.
La notificazione deve essere fatta presso l'ufficio della
Avvocatura generale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art.
11 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dalla legge
25 marzo 1958, n. 260.