(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 46)
                              Art. 46. 
                       Domanda per l'arbitrato 

 
  L'istanza  per  l'arbitrato  deve  essere  notificata  a  mezzo  di
ufficiale giudiziario, nel termine di sessanta giorni  da  quello  in
cui  fu  notificato  il  provvedimento  dell'Amministrazione  che  ha
risolto  la  controversia  in  sede  amministrativa  ai   sensi   del
precedente art. 42. 
  La  notificazione  deve  essere  fatta   presso   l'ufficio   della
Avvocatura generale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
11 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato  dalla  legge
25 marzo 1958, n. 260.