(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 47)
                              Art. 47. 
                  Deroga alla competenza arbitrale 

 
  In deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti, la  parte
attrice ha facolta' di escludere la competenza arbitrale, proponendo,
entro il termine di cui all'articolo precedente, la  domanda  davanti
al giudice competente  a  norma  delle  disposizioni  del  Codice  di
procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  La parte convenuta nel giudizio  arbitrale  a  sensi  dell'articolo
precedente, ha facolta', a sua  volta,  di  escludere  la  competenza
arbitrale. A questo fine, entro trenta giorni  dalla  notifica  della
domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra
parte, la quale, ove intenda proseguire il  giudizio,  deve  proporre
domanda al giudice competente a norma del comma precedente. 
  Nei casi di deroga alla competenza arbitrale, la decisione prevista
dall'ultimo comma dell'art. 44 spetta al giudice competente.