Art. 48. Forma della domanda e deduzione dell'altra parte L'istanza di cui all'art. 46 deve formulare con precisione tutte le domande e le questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri. La parte a cui tale istanza e' notificata puo', nel termine di 60 giorni successivi ai 60 di cui all'articolo 46, notificare all'altra le sue deduzioni e proporre le proprie domande.