Art. 49. Istanza per la nomina degli arbitri Durante il termine indicato nel precedente art. 46 o successivamente, entrambe le parti d'accordo o la parte piu' diligente, possono presentare istanza ai presidenti dei Collegi di cui e' parola nell'art. 45, perche' nominino gli arbitri ivi designati alle lettera a), b) e c). Nello stesso termine, ciascuna parte notifica all'altra la scelta del proprio arbitrio di cui alle lettere d) ed e).