(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 51)
                              Art. 51. 
                         Pronuncia arbitrale 

 
  Il lodo arbitrale e' pronunziato nel termine  di  90  giorni  dalla
data della costituzione del Collegio degli arbitri, salvo il disposto
dell'art. 820 del Codice di procedura civile. 
  La esecuzione della pronuncia arbitrale e' regolata dal  Codice  di
procedura civile. 
  Contro la pronuncia arbitrale e' ammessa  impugnazione  secondo  le
disposizioni del Codice di procedura civile. 
  Gli arbitri decidono a carico di quale  delle  parti  ed  in  quale
proporzione debbano andare le spese del giudizio. 
  La liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri ha  luogo
nei modi stabiliti dall'art. 814 del Codice di procedura civile. 

 
                      Visto: il Ministro per i lavori pubblici: SULLO