(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 51)
Art. 51.
Pronuncia arbitrale
Il lodo arbitrale e' pronunziato nel termine di 90 giorni dalla
data della costituzione del Collegio degli arbitri, salvo il disposto
dell'art. 820 del Codice di procedura civile.
La esecuzione della pronuncia arbitrale e' regolata dal Codice di
procedura civile.
Contro la pronuncia arbitrale e' ammessa impugnazione secondo le
disposizioni del Codice di procedura civile.
Gli arbitri decidono a carico di quale delle parti ed in quale
proporzione debbano andare le spese del giudizio.
La liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri ha luogo
nei modi stabiliti dall'art. 814 del Codice di procedura civile.
Visto: il Ministro per i lavori pubblici: SULLO