(Allegato A-art. 102)
 
                              Art. 102. 
 
  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale: 
 
    1.° Spedisce gli avvisi per la convocazione del  consiglio  e  lo
presiede; 
 
    2.° Convoca e presiede la  giunta  municipale;  distribuisce  gli
affari su cui la giunta deve deliberare tra i membri della  medesima;
veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore  e
ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori  da
esso delegato; 
 
    3.° Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del  consiglio
e della giunta; 
 
    4.°  Eseguisce  tutte  le  deliberazioni  del  consiglio,   tanto
rispetto al bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti e quelle della
giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune; 
 
    5.° Stipula i contratti deliberati dal consiglio comunale e dalla
giunta; 
 
    6.° Provvede alla osservanza dei regolamenti; 
 
    7.° Attende alle operazioni censuarie secondo il  disposto  delle
leggi; 
 
    8.° Rilascia attestati di notorieta' pubblica, stati di famiglia,
certificati di poverta'; compie gli altri atti  consimili  attribuiti
all'amministrazione comunale, e  non  riservati  esclusivamente  alla
giunta; 
 
    9.° Rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto,  e
fa gli atti conservatorii dei diritti del comune; 
 
    10.° Sovrintende a tutti gli uffizi e istituti comunali; 
 
    11.° Puo' sospendere tutti gl'impiegati e salariati  del  comune,
riferendone alla giunta ed al consiglio nella prima adunanza, secondo
le rispettive competenze di nomina; 
 
    12.° Assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune.