Art. 102. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale: 1.° Spedisce gli avvisi per la convocazione del consiglio e lo presiede; 2.° Convoca e presiede la giunta municipale; distribuisce gli affari su cui la giunta deve deliberare tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegato; 3.° Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del consiglio e della giunta; 4.° Eseguisce tutte le deliberazioni del consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti e quelle della giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune; 5.° Stipula i contratti deliberati dal consiglio comunale e dalla giunta; 6.° Provvede alla osservanza dei regolamenti; 7.° Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi; 8.° Rilascia attestati di notorieta' pubblica, stati di famiglia, certificati di poverta'; compie gli altri atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale, e non riservati esclusivamente alla giunta; 9.° Rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatorii dei diritti del comune; 10.° Sovrintende a tutti gli uffizi e istituti comunali; 11.° Puo' sospendere tutti gl'impiegati e salariati del comune, riferendone alla giunta ed al consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina; 12.° Assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune.