(Allegato A-art. 103)
 
                              Art. 103. 
 
  Quale ufficiale del Governo e' incaricato sotto la direzione  delle
Autorita' superiori: 
 
    1.° Della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti
governativi; 
 
    2.° Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi; 
 
    3.° Di provvedere agli atti che nello  interesse  della  pubblica
sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o  commessi  in
virtu' delle leggi e dei regolamenti; 
 
    4.° D'invigilare a tutto  cio'  che  possa  interessare  l'ordine
pubblico; 
 
    5.°  Di  provvedere  alla  regolare  tenuta   del   registro   di
popolazione; 
 
    6.°  D'informare  le  Autorita'  superiori  di  qualunque  evento
interessante l'ordine pubblico; 
 
    7.° Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle  leggi
affidati. 
 
  I consiglieri comunali che surrogano il sindaco saranno  essi  pure
riguardati quali ufficiali del Governo.