Art. 103. Quale ufficiale del Governo e' incaricato sotto la direzione delle Autorita' superiori: 1.° Della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi; 2.° Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi; 3.° Di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtu' delle leggi e dei regolamenti; 4.° D'invigilare a tutto cio' che possa interessare l'ordine pubblico; 5.° Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione; 6.° D'informare le Autorita' superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico; 7.° Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati. I consiglieri comunali che surrogano il sindaco saranno essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.