Art. 53. Il Demanio regolera' cogli amministratori di ciascuna casa religiosa il riparto per rate dei frutti e redditi in ragione del tempo a decorrere fino al termine dell'annata, come pure il conteggio delle passivita' plateali esistenti a carico della famiglia religiosa a fronte dell'attivo esistente in cassa all'atto della presa di possesso. Se il Demanio rimanga in credito e non sia altrimenti soddisfatto dai superiori od amministratori della casa religiosa puo' richiedere dall'amministrazione del fondo per il culto la ritenuta d'una terza parte della pensione o dello assegnamento dovuto ai religiosi fino a totale estinzione del suo credito.