(Regolamento-art. 53)
 
                              Art. 53. 
 
  Il  Demanio  regolera'  cogli  amministratori  di   ciascuna   casa
religiosa il riparto per rate dei frutti e  redditi  in  ragione  del
tempo a decorrere fino al termine dell'annata, come pure il conteggio
delle passivita' plateali esistenti a carico della famiglia religiosa
a fronte dell'attivo esistente  in  cassa  all'atto  della  presa  di
possesso. 
 
  Se il Demanio rimanga in credito e non sia  altrimenti  soddisfatto
dai superiori od amministratori della casa religiosa puo'  richiedere
dall'amministrazione del fondo per il culto la ritenuta  d'una  terza
parte della pensione o dello assegnamento dovuto ai religiosi fino  a
totale estinzione del suo credito.