Art. 54. Per la conversione di cui al 2° capoverso dell'art. 11 della Legge, i ricevitori del registro faranno immediatamente pubblicare nei Comuni del rispettivo distretto l'invito agli investiti od amministratori di beneficii e di altri enti morali, che vi sono soggetti, di presentare al ricevitore del registro del luogo, dove ha sede il corpo morale, la denuncia dei beni immobili da esso posseduti, redatta in conformita' dell'apposito modulo annesso al presente regolamento. La denunzia deve essere fatta dallo investito od amministratore entro il termine di giorni 15 al ricevitore anzidetto che, riscontratane sommariamente la esattezza, la terra' a disposizione dell'amministrazione demaniale.