(Regolamento-art. 54)
 
                              Art. 54. 
 
  Per la conversione di cui al 2° capoverso dell'art. 11 della Legge,
i ricevitori  del  registro  faranno  immediatamente  pubblicare  nei
Comuni  del  rispettivo  distretto   l'invito   agli   investiti   od
amministratori di beneficii e di  altri  enti  morali,  che  vi  sono
soggetti, di presentare al ricevitore del registro del luogo, dove ha
sede  il  corpo  morale,  la  denuncia  dei  beni  immobili  da  esso
posseduti, redatta in conformita'  dell'apposito  modulo  annesso  al
presente regolamento. 
 
  La denunzia deve essere fatta  dallo  investito  od  amministratore
entro  il  termine  di  giorni  15  al  ricevitore   anzidetto   che,
riscontratane sommariamente la esattezza, la  terra'  a  disposizione
dell'amministrazione demaniale.