(Regolamento-art. 55)
 
                              Art. 55. 
 
  La denuncia deve farsi per  tutti  i  beni  immobili  posseduti  da
qualsiasi ente morale  ecclesiastico,  eccettuati  i  soli  beneficii
parrocchiali  e  le  chiese  ricettizie,  ancorche'  si  pretenda  il
beneficio od ente morale od alcuno dei  beni  immobili  dal  medesimo
posseduti essere esenti da conversione per  eccezione  ammessa  dalla
Legge. 
 
  In tal caso pero' si fa cenno della pretesa eccezione nella colonna
speciale  del  modulo,  producendo  contemporaneamente  i  titoli   e
documenti, che valgano a giustificare un tale assunto. 
 
  Le questioni che insorgano per pretesa eccezione dall'obbligo della
conversione, o per esclusione di beni dal passaggio al Demanio,  sono
risolte di concerto dal Ministero delle finanze e da quello di grazia
e giustizia e dei culti o dai loro  delegati,  salvo  alle  parti  il
ricorso ai tribunali competenti.