Art. 55. La denuncia deve farsi per tutti i beni immobili posseduti da qualsiasi ente morale ecclesiastico, eccettuati i soli beneficii parrocchiali e le chiese ricettizie, ancorche' si pretenda il beneficio od ente morale od alcuno dei beni immobili dal medesimo posseduti essere esenti da conversione per eccezione ammessa dalla Legge. In tal caso pero' si fa cenno della pretesa eccezione nella colonna speciale del modulo, producendo contemporaneamente i titoli e documenti, che valgano a giustificare un tale assunto. Le questioni che insorgano per pretesa eccezione dall'obbligo della conversione, o per esclusione di beni dal passaggio al Demanio, sono risolte di concerto dal Ministero delle finanze e da quello di grazia e giustizia e dei culti o dai loro delegati, salvo alle parti il ricorso ai tribunali competenti.