(Regolamento-art. 56)
 
                              Art. 56. 
 
  Colla scorta di tali denuncie i ricevitori del registro e gli altri
agenti all'uopo incaricati, procedono, a nome del Demanio  e  secondo
le istruzioni che saranno loro date  posteriormente,  alla  presa  di
possesso  dei  beni  immobili  soggetti  a  conversione,  richiedendo
l'intervento dello investito od amministratore  dell'ente  morale,  o
supplendo alla sua mancanza a termini dell'art. 14 della Legge.