Art. 56. Colla scorta di tali denuncie i ricevitori del registro e gli altri agenti all'uopo incaricati, procedono, a nome del Demanio e secondo le istruzioni che saranno loro date posteriormente, alla presa di possesso dei beni immobili soggetti a conversione, richiedendo l'intervento dello investito od amministratore dell'ente morale, o supplendo alla sua mancanza a termini dell'art. 14 della Legge.