Art. 58. La rendita da inscriversi in corrispondenza ai beni immobili devoluti al Demanio viene proposta dalla direzione demaniale in base al reddito accertato e sottoposto al pagamento della tassa di mano-morta, e la proposta si notifica allo investito od amministratore del beneficio od ente morale, che, per gli errori di fatto o di calcolo, ha il termine di giorni 30 dalla notificazione per reclamare nella via gerarchica amministrativa contro la determinazione della rendita da inscriversi.