(Regolamento-art. 60)
 
                              Art. 60. 
 
  La rendita, dopo che il Demanio e l'amministrazione del  fondo  per
il culto ne avranno riscontrato l'ammontare  in  base  agli  atti  di
presa di possesso ed a quegli altri  documenti  che  fossero  a  cio'
necessaria, viene inscritta sul Gran Libro del Debito pubblico a nome
del beneficio od ente morale a cui  appartenevano  i  beni,  mediante
Decreto firmato dai Ministri di grazia e  giustizia  e  dei  culti  e
delle finanze, e registrato alla Corte dei conti. 
 
  A cura dell'amministrazione demaniale gli oneri che gravitano sopra
ciascun fondo devono essere identicamente trasportati sul certificato
di rendita come sopra inscritta, in corrispondenza al fondo stesso, e
si cancellano le iscrizioni ipotecarie gravitanti sul fondo.