Art. 60. La rendita, dopo che il Demanio e l'amministrazione del fondo per il culto ne avranno riscontrato l'ammontare in base agli atti di presa di possesso ed a quegli altri documenti che fossero a cio' necessaria, viene inscritta sul Gran Libro del Debito pubblico a nome del beneficio od ente morale a cui appartenevano i beni, mediante Decreto firmato dai Ministri di grazia e giustizia e dei culti e delle finanze, e registrato alla Corte dei conti. A cura dell'amministrazione demaniale gli oneri che gravitano sopra ciascun fondo devono essere identicamente trasportati sul certificato di rendita come sopra inscritta, in corrispondenza al fondo stesso, e si cancellano le iscrizioni ipotecarie gravitanti sul fondo.