Art. 61. I beni immobili si intendono trasferiti al Demanio dalla data della presa di possesso, e da questa epoca decorre la rendita da inscriversi a favore del beneficio od altro ente morale. Pero', per la rata semestrale in corso all'atto del passaggio dei beni al Demanio, la quota di rendita, dovuta dopo conteggio tra il Demanio e lo investito od amministratore per la divisione de' frutti in ragione dell'annata, sara' rappresentata da un vaglia del tesoro corrispondente alla somma dovuta come sopra dopo la fatta liquidazione.