(Regolamento-art. 61)
 
                              Art. 61. 
 
  I beni immobili si intendono trasferiti al Demanio dalla data della
presa  di  possesso,  e  da  questa  epoca  decorre  la  rendita   da
inscriversi a favore del beneficio od altro ente morale. 
 
  Pero', per la rata semestrale in corso all'atto del  passaggio  dei
beni al Demanio, la quota di rendita, dovuta dopo  conteggio  tra  il
Demanio e lo investito od amministratore per la divisione de'  frutti
in ragione dell'annata, sara' rappresentata da un vaglia  del  tesoro
corrispondente  alla  somma  dovuta  come   sopra   dopo   la   fatta
liquidazione.