Art. 63. Gli investiti od amministratori di beneficii e di altri enti morali, i quali secondo le norme della Legge 5 giugno 1850, o per esazione di crediti nei casi di espropriazione forzata, avessero in seguito ad acquistare beni immobili soggetti a conversione a tenore dell'articolo 11, 2° capoverso della Legge, o che possedessero beni immobili, i quali cessino di essere esenti da conversione per la eccezione posta nell'art. 18 della Legge stessa, devono entro il termine d'un mese dallo acquisto o dalla cessazione anzidetta, farne denunzia al ricevitore del registro del luogo dove ha sede il beneficio od ente morale. La conversione di tali beni immobili sara' fatta secondo le norme poste dall'art. 56 e seguenti del presente regolamento.