(Regolamento-art. 63)
 
                              Art. 63. 
 
  Gli investiti od  amministratori  di  beneficii  e  di  altri  enti
morali, i quali secondo le norme della Legge 5  giugno  1850,  o  per
esazione di crediti nei casi di espropriazione forzata,  avessero  in
seguito ad acquistare beni immobili soggetti a conversione  a  tenore
dell'articolo 11, 2° capoverso della Legge, o che  possedessero  beni
immobili, i quali cessino di essere  esenti  da  conversione  per  la
eccezione posta nell'art. 18 della  Legge  stessa,  devono  entro  il
termine d'un mese dallo acquisto o dalla cessazione anzidetta,  farne
denunzia al ricevitore  del  registro  del  luogo  dove  ha  sede  il
beneficio od ente morale. 
 
  La conversione di tali beni immobili sara' fatta secondo  le  norme
poste dall'art. 56 e seguenti del presente regolamento.