(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 54)
                              Art. 54. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e legge 22 gennaio 1965,  n.
                        1, art. 32, comma 7) 
 
  Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini  e
modi prescritti, le operazioni per la tenuta  e  la  revisione  delle
liste elettorali, la compilazione e l'affissione degli elenchi o  non
fa eseguire le notificazioni relative o  non  cura  la  conservazione
delle liste e degli atti relativi, e' punito con  l'ammenda  da  lire
1.000 a lire 5.000. 
  Se l'omissione e' dolosa, la pena e' della reclusione  sino  ad  un
anno e della multa da lire 2.000 a lire 10.000.