Art. 54. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e legge 22 gennaio 1965, n. 1, art. 32, comma 7) Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, e' punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000. Se l'omissione e' dolosa, la pena e' della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2.000 a lire 10.000.