(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 55)
                              Art. 55. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45, e legge 22 gennaio 1966,  n.
                        1, art. 32, comma 8) 
 
  Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un cittadino  che  non
aveva il diritto di essere iscritto o cancella un cittadino  che  non
doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un cittadino  che  aveva
diritto alla iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere
cancellato, ovvero include  o  sposta  arbitrariamente  schede  dallo
schedario di cui all'art. 6, punito con l'ammenda  da  lire  1.000  a
lire 5.000. 
  Se il fatto e' doloso, la pena e' della reclusione sino ad un  anno
e della multa da lire 2.000 a lire 10.000.