(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 56)
                              Art. 56. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1038, art. 46, e legge 22 gennaio 1966, n. 
1, art. 32, comma 9) 
 
  Chiunque forma una lista o un elenco di  cittadini  iscritti  nelle
liste elettorali in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime,
in tutto o in parte, una lista o  un  elenco  di  cittadini  iscritti
nelle liste elettorali, e' punito con la reclusione sino a tre anni e
con la multa da lire 3.000 a lire 20.000. 
  Alla stessa  pena  soggiace  chiunque  sottrae  od  altera  schede,
registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi di cittadini
iscritti nelle liste elettorali.