Art. 56. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1038, art. 46, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 9) Chiunque forma una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali, e' punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000. Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi di cittadini iscritti nelle liste elettorali.