(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 57)
                              Art. 57. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 47, e legge 22 gennaio 1966,  n.
                        1, art. 32, comma 10) 
 
  Chiunque, con qualsiasi  mezzo  atto  ad  ingannare  o  sorprendere
l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o  per  altri  che
sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata  una  cancellazione
negli elenchi e nelle  liste  elettorali  o  che  sia  effettuata  la
cancellazione d'uno o piu' cittadini, e'  punito  con  la  reclusione
sino ad un anno e con la multa da lire 1.000 a lire 10.000. 
  Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente
di una Commissione elettorale comunale o mandamentale.