Art. 57. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 47, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 10) Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri che sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste elettorali o che sia effettuata la cancellazione d'uno o piu' cittadini, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 1.000 a lire 10.000. Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o mandamentale.