(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 58)
                              Art. 58. 
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 48) 
 
  Chiunque proponga, a termini dell'art. 42,  un'impugnativa  avverso
le  decisioni  della  Commissione  elettorale  mandamentale  o  delle
Sottocommissioni, o per falsa od erronea rettificazione  delle  liste
elettorali, e' punito, ove il ricorso sia  riconosciuto  temerario  o
manifestamente infondato, con la multa da lire 1.000 a lire 5.000. 
  La condanna e' pronunciata dalla Corte di appello con  la  medesima
sentenza che rigetta l'impugnativa.