Art. 58. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 48) Chiunque proponga, a termini dell'art. 42, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle Sottocommissioni, o per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, e' punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, con la multa da lire 1.000 a lire 5.000. La condanna e' pronunciata dalla Corte di appello con la medesima sentenza che rigetta l'impugnativa.