(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 59)
                              Art. 59. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 49, e legge 22 gennaio 1966,  n.
                      1, art. 32, ultimo comma) 
 
  Chiunque, contrariamente alle disposizioni  della  presente  legge,
rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia  o  copia  degli
elenchi e delle liste elettorali e dei relativi documenti, e'  punito
con la reclusione sino a sei mesi e con la multa,  da  lire  1.000  a
lire 5.000.