Art. 59. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 49, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, ultimo comma) Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste elettorali e dei relativi documenti, e' punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa, da lire 1.000 a lire 5.000.