(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 51)
                              Art. 51. 
 
 
  Tutte le istituzioni pubbliche  e  private  a  carattere  educativo
prescolastico che accolgono per qualsiasi prestazione bambini dai tre
ai sei  anni  di  eta',  sono  sottoposte  alla  vigilanza  sanitaria
dell'ufficiale sanitario comunale, che  la  esercita  direttamente  o
attraverso il servizio di medicina scolastica. 
  Nel caso in cui per  le  suddette  istituzioni  sia  assicurato  il
controllo  e  l'assistenza  sanitaria  dell'opera  nazionale  per  la
protezione  della  maternita'  e  infanzia,   il   personale   medico
dipendente svolge la propria attivita' in accordo  con  le  direttive
generali dell'ufficiale sanitario per la parte di competenza.