(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 53)
                              Art. 53. 
 
 
  La vigilanza sanitaria sull'attivita' ginnico-sportiva degli alunni
iscritti agli istituti di  istruzione  secondaria  spetta  ai  medici
scolastici che, d'intesa con gli  insegnanti  di  educazione  fisica,
determinano  l'idoneita'  dei   soggetti   anche   in   ordine   alla
possibilita' di preparazione per gare sportive. 
  Quando tali soggetti sono selezionati per  intraprendere  attivita'
agonistiche,  devono  essere  sottoposti  al  controllo  dei   centri
medico-sportivi   dipendenti   dalla   federazione    medico-sportiva
italiana. 
  E'  compito  altresi'  dei  medici  scolastici  di  provvedere,  su
richiesta del capo dell'istituto, agli accertamenti sanitari ai  fini
dell'esonero permanente o temporaneo, totale o parziale, degli alunni
che non presentano l'idoneita' a frequentare il corso  di  educazione
fisica. 
  I medici scolastici sono tenuti a dare la loro  collaborazione  per
la selezione  e  l'assistenza  degli  alunni  per  i  quali  sussista
l'indicazione a frequentare corsi di ginnastica correttiva.