Art. 28. Il sistema normale per l'amministrazione dei beni provenienti dal patrimonio ecclesiastico e' quello delle locazioni alle quali le Direzioni provvederanno con pubblici incanti o con partiti privati, a seconda dell'importanza delle locazioni; attenendosi alle norme stabilite dal Regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 25 novembre 1866, n. 3381, in quanto non sieno modificate dal presente e non si trovino in opposizione al disposto dalla Legge 15 agosto 1867.