Art. 29. Rimangono ferme le facolta' delle Direzioni per la stipulazione di contratti di locazione, stabilite dal Regio Decreto 17 luglio 1862, n. 760, salvo l'approvazione di cui all'articolo 40. Oltre i limiti di dette facolta' dovranno le Direzioni provocare le deliberazioni delle Commissioni provinciali, alle quali spettera' pure l'approvazione dei relativi capitolati.