(Regolamento-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  Rimangono ferme le facolta' delle Direzioni per la stipulazione  di
contratti di locazione, stabilite dal Regio Decreto 17  luglio  1862,
n. 760, salvo l'approvazione di cui all'articolo 40. 
 
  Oltre i limiti di dette facolta' dovranno le Direzioni provocare le
deliberazioni delle Commissioni  provinciali,  alle  quali  spettera'
pure l'approvazione dei relativi capitolati.